Possibile il recupero del versamento duplicato dell’IVA nello split payment
Con risposta a interpello 18 settembre 2020 n. 378, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità attraverso le quali è consentito il recupero dell’IVA versata in eccesso all’Erario dai soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment.
Il caso oggetto di interpello riguarda un ente pubblico che dopo avere pagato, mediante modello F24, l’imposta dovuta per fatture ricevute da fornitori, relative all’attività istituzionale, per le quali l’IVA era divenuta esigibile, procedeva, erroneamente, il giorno successivo, a effettuare un ulteriore versamento, di pari importo, con il medesimo codice tributo (602E).
Posto che il secondo pagamento rappresenta una duplicazione del primo, l’istante ritiene possa applicarsi alla fattispecie il disposto di cui all’art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, nonché quanto sancito dall’art. 1241 c.c., in forza del quale “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”.
Il recupero dell’importo versato in eccesso potrebbe dunque avvenire mediante scomputo dei versamenti di IVA che l’ente dovrà effettuare, con riferimento agli acquisti relativi alla sfera istituzionale, nei periodi successivi, in regime di scissione dei pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare tale soluzione, precisa altresì che il soggetto sarà tenuto a evidenziare l’avvenuta compensazione nei propri documenti contabili, specificando le motivazioni che hanno condotto alla rilevazione dell’indebito e l’importo relativo.
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