Nuovo codice tributo per la riscossione delle somme per il sostegno del sistema sportivo
Con la risoluzione n. 67 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme di cui all’art. 217, comma 2 del DL 34/2020.
Il decreto “Rilancio” ha, infatti, per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo in ragione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
Dal 19 maggio (data di entrata in vigore del DL 34/2020) al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica ex DLgs. 504/1998 viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’Erario. Dunque, le Entrate con la risoluzione di ieri hanno istituito ieri il codice tributo “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo - articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.
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