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Diverso il bollo sui conti correnti e sui conti deposito

/ REDAZIONE

Martedì, 20 ottobre 2020

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A norma dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, l’imposta di bollo sugli estratti conto deve essere applicata:
- nella misura fissa di 34,20 euro (per il cliente persona fisica) o 100 euro (per il cliente diverso dalla persona fisica), per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente (art. 13 comma 2-bis);
- nella misura proporzionale del 2 per mille nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto (art. 13 comma 2-ter).
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 487/2020, distinguendo l’applicazione dell’imposta sulle comunicazioni alla clientela nel caso di conti correnti o di conti “deposito”.

Con riferimento ai depositi in conto corrente, l’Agenzia precisa che l’imposta deve essere applicata in via autonoma rispetto a quella applicata sul conto corrente, per le giacenze che risultano “vincolate”, con ciò intendendosi le somme di cui il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze, inoltre, non devono essere conteggiate ai fini della verifica del limite di esenzione previsto dalla Nota 3-bis all’art. 13 citato, secondo cui “se il cliente è una persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”.

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