Ai rider non autonomi spetta la tutela del lavoro subordinato
L’INL definisce i criteri di differenziazione tra lavoro subordinato, etero-organizzato e autonomo nel settore delle consegne a domicilio
I rider, se etero-organizzati, restano soggetti alla disciplina dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015, mentre le regole previste dal Capo V-bis dello stesso decreto, introdotte nel 2019 per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, richiedono l’autonomia della prestazione.
Questo è uno degli aspetti più interessanti che emerge dalla circolare n. 7 del 30 ottobre 2020, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro delinea una distinzione tra lavoro subordinato, etero-organizzato e autonomo in un settore sempre più delicato, specie in tempi di lockdown, come quello dei ciclofattorini e delle consegne a domicilio.
L’analisi dell’INL fornisce al personale ispettivo istruzioni per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, alla luce del quadro
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