Perdite a deduzione integrale in caso di cessazione dell’attività dell’impresa minore
Con risposta ad interpello di ieri, 23 novembre 2020 n. 556, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessazione dell’attività d’impresa nel 2019, possano essere integralmente dedotte, sino a concorrenza del reddito di impresa:
- sia le perdite d’impresa generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze in applicazione del regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata;
- sia le perdite generatesi nel 2018, in capo agli stessi soggetti, per effetto dello svolgimento dell’ordinaria attività.
Ciò, in deroga ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 1 comma 26 della L. 145/2018 che disporrebbe, invece, l’utilizzabilità di tali perdite entro il limite del 40% del reddito d’impresa.
Nel caso di specie, una ditta individuale in contabilità semplificata ha optato, a partire dal 2017, per il regime di cassa (art. 1 commi 17-23 della L. 232/2016), realizzando, in tale anno, una perdita dovuta alla deduzione del valore delle rimanenze finali; nel 2018, lo stesso soggetto ha altresì realizzato una perdita dovuta alla perdurante crisi di settore.
Nel 2019, l’impresa dichiarava la cessazione dell’attività realizzando un utile dovuto alla vendita delle rimanenze di magazzino.
Si ricorda che, in virtù del regime transitorio disposto dall’art. 1 commi 25-26 della L. 30 dicembre 2018 n. 145, per le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019 il riporto, limitatamente ai soggetti in contabilità semplificata, avviene entro percentuali di reddito inferiori all’80%.
In deroga a tale principio e richiamando la precedente risposta n. 45/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le perdite 2017 e 2018 in esame sono integralmente deducibili, sino a concorrenza del reddito d’impresa imponibile.
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