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Criteri di calcolo diversi per indennità di maternità e di malattia

/ REDAZIONE

Giovedì, 3 dicembre 2020

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La disciplina che rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità di maternità è contenuta esclusivamente nell’art. 23 del DLgs. 151/2001, che si limita a richiamare le voci retributive da prendere in considerazione per calcolare il quantum delle indennità di malattia, ma non dispone alcunché in relazione alla misura della loro computabilità.
È il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27552, pubblicata ieri, avente ad oggetto la determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta a delle lavoratrici con qualifica di assistenti di volo, rappresentate dalla Consiglierà di parità della Regione Lombardia.

Con il ricorso veniva contestata l’incidenza nella misura del 50%, e quindi non per l’intero, di una voce retributiva (nello specifico, l’indennità di volo) ai fini della determinazione della base di calcolo della suddetta indennità, avendo la Corte d’Appello ritenuto invece valida tale operazione di computo. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, l’art. 23 del DLgs. 151/2001, per determinare la retribuzione imponibile dell’indennità di maternità, richiama “gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia”.

Con la decisione in commento la Suprema Corte, disattendendo tale impostazione, ha chiarito che il suddetto rinvio non incide sulla retribuzione da prendere a riferimento per determinare l’ammontare dell’indennità di maternità, la quale, per effetto del citato art. 23, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

È dunque a tale retribuzione che occorre fare riferimento, senza che si possa fare applicazione del sistema di calcolo previsto per l’indennità di malattia, che invece implica il computo parziale di alcune voci retributive. Si tratta, infatti, di prestazioni previdenziali sostanzialmente differenti, rispetto alle quali il legislatore ha voluto garantire alla lavoratrice madre il riconoscimento nella misura dell’80% della retribuzione per limitare negative ripercussioni economiche in ragione della maternità.

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