Per l’indipendenza conta la firma del contratto nell’impresa in precedenza revisionata
Non rileva il differimento di vari mesi dell’efficacia del rapporto contrattuale, concluso quando l’interessato era ancora revisore della società
Secondo l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, il paragrafo 1, lett. a) dell’art. 22-bis della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, deve essere interpretato nel senso che il responsabile della revisione di una società di revisione accetta una funzione dirigenziale di rilievo nell’impresa sottoposta a revisione contabile “nel momento in cui sottoscrive con quest’ultima il corrispondente contratto di lavoro, anche se il suo effettivo inserimento nell’impresa sottoposta a revisione contabile avviene alcuni mesi dopo la sottoscrizione di tale contratto”.
L’Avvocato generale giunge a tali conclusioni ...
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