Per l’indipendenza conta la firma del contratto nell’impresa in precedenza revisionata
Non rileva il differimento di vari mesi dell’efficacia del rapporto contrattuale, concluso quando l’interessato era ancora revisore della società
Secondo l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, il paragrafo 1, lett. a) dell’art. 22-bis della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, ...
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