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LAVORO & PREVIDENZA

Lacuna normativa sull’impugnazione del licenziamento durante l’emergenza

La giurisprudenza inizia a interrogarsi sulla sospensione del termine per l’impugnazione stragiudiziale su cui non è intervenuta la legislazione

/ Luca NEGRINI

Mercoledì, 30 dicembre 2020

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Le norme dettate in materia di licenziamenti durante questo lungo periodo di emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 sono state molteplici, a iniziare dall’art. 46 del DL 18/2020, ma hanno sempre riguardato il divieto di licenziamento per motivi economici, che è stato via via prorogato nel tempo.

Il legislatore non è, invece, mai intervenuto espressamente sui termini per l’impugnazione del licenziamento disciplinati dall’art. 6 della L. 604/66, che prevede rispettivamente un termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e un successivo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale.
Non deve trarre in inganno in proposito il fatto che l’originaria rubrica dell’art. 46 del DL 18/2020 parlasse di “sospensione delle procedure di

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