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Utilizzo in compensazione del bonus adeguamento ambienti di lavoro col codice tributo «6918»

/ REDAZIONE

Martedì, 12 gennaio 2021

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Per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito, si dovrà indicare il codice tributo “6918”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 2 di ieri.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.
L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020 ha modificato la disposizione stabilendo che il bonus è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021. Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.
Con il provv. n. 259854/2020, modificato dal provv. dell’8 gennaio dopo l’intervento della legge di bilancio 2021 (si veda “Bonus adeguamento ambienti di lavoro già utilizzabile in compensazione” del 9 gennaio), l’Agenzia ha definito criteri, modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del bonus.

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite F24, come anticipato la ris. n. 2/2021 ha istituito il codice tributo “6918”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

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