Termine annuale perentorio per l’esdebitazione del fallito
Il limite temporale consente di svolgere i necessari riscontri istruttori per la verifica dell’effettiva meritevolezza del beneficio
Gli artt. 142 e ss. del RD 267/42 riconoscono al fallito, persona fisica, la possibilità di richiedere, entro un anno dalla chiusura della procedura concorsuale e al ricorrere di alcune condizioni, il beneficio della c.d. esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali.
L’esdebitazione rappresenta una deroga al principio evidenziato all’art. 120 comma 3 del RD 267/42, secondo cui con la chiusura della procedura i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Il termine annuale entro il quale il debitore può presentare l’istanza di esdebitazione ha natura perentoria ed è previsto a pena di decadenza, come recentemente sostenuto dalla
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41