I beni dismessi non valgono per la fallibilità
Nella soglia relativa ai ricavi lordi finisce solo ciò che è generato dall’attività d’impresa
Ai fini della fallibilità di una società in liquidazione, la nozione di “ricavi lordi”, di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del RD 267/1942, non comprende i proventi derivanti dalla dismissione dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa, i quali, peraltro, andranno a incrementare il requisito dell’“attivo patrimoniale” di cui alla precedente lett. a). Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 980/2021.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RD 267/1942, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività
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