Domande ultratardive nel fallimento entro un anno dalla maturazione del diritto
Termine decadenziale per la validità dell’insinuazione dei crediti sopravvenuti
La sorte dei creditori ammessi a partecipare al concorso nelle procedure fallimentari è regolato, in via generale, dall’impianto normativo oggi ancorato all’art. 101 del RD 267/42, il quale individua tassativamente il termine di “non oltre [...] dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo” (salvo proroga fino a 18 mesi) affinché le domande possano essere tardive, sanzionando il ritardo con la dichiarazione c.d. di “ultratardività” e di esclusione dal concorso. In detto contesto, una posizione di rilievo assume la sorte di quei creditori che abbiano visto nascere il diritto alla partecipazione in un momento successivo a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, per i quali si pone un problema temporale di valutazione di
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