Revoca del trust irrilevante per l’imposta sulle successioni e donazioni
Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 106 si trattava di un trust revocabile
La revoca dell’atto di trust che prevede, quale beneficiario dei beni, lo stesso disponente, non comportando alcun trasferimento di beni, non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 106 pubblicata ieri.
Il caso di specie riguardava un trust estero revocabile, istituito nel 2017 e revocato nel 2020.
Tale trust, in particolare, era stato ritenuto soggetto interposto ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del DPR 600/73, avendo l’Amministrazione finanziaria appurato che la disponente aveva mantenuto sempre il controllo e la gestione dei propri beni, i quali erano solo “fittiziamente” confluiti nel trust, atteso che il trustee era risultato privo di “qualunque
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