La carta regalo è inquadrabile quale buono multiuso
Nella risposta ad interpello n. 147, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla qualificazione di una carta regalo, emessa – nell’ambito di un gruppo multinazionale – da una società controllata con sede in Italia, utilizzabile per acquisti di capi di abbigliamento di moda, accessori e casalinghi presso tutti i punti vendita delle controllate italiane, nonché on line (con consegna dei beni in Italia).
In base all’analisi delle condizioni contrattuali previste per l’utilizzo della carta regalo, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto la stessa inquadrabile nell’ambito dei buoni corrispettivo ex art. 6-bis del DPR 633/72, in quanto “spendibile” presso i punti vendita stabiliti nel territorio dello Stato ai fini dell’acquisto di un prodotto a scelta tra quelli commercializzati (nei limiti e fino a concorrenza del saldo positivo della carta medesima).
Nello specifico l’Agenzia, constatando come – all’atto dell’emissione della carta regalo – non risultasse possibile individuare con esattezza né la tipologia di beni acquistabili (potendo alternativamente essere capi di abbigliamento, accessori o casalinghi), né la quantità, né l’aliquota prevista, ha ritenuto applicabile la disciplina dei buoni c.d. “multiuso” di cui all’art. 6-quater DPR 633/72.
Da ciò ne deriva che l’intera operazione assumerà rilevanza ai fini IVA (con relativa esigibilità dell’imposta) nel momento in cui la carta regalo verrà utilizzata dal possessore – presso i punti vendita indicati – per l’acquisto dei beni (e non nel momento di emissione della carta medesima).
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