Completamento di opere di urbanizzazione con possibile IVA agevolata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 144/2021 di ieri, ha esaminato un complesso di pattuizioni avente a oggetto interventi di ammodernamento e adeguamento su impianti tra cui quelli di illuminazione pubblica.
Tra i chiarimenti forniti nel documento si evidenzia il fatto che la mera sostituzione di alcuni elementi di un organismo edilizio non è tale, di per sé, a integrare un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica, con conseguenti riflessi ai fini dell’aliquota IVA applicabile. È, difatti, necessario che lo specifico intervento si inserisca in un più ampio insieme di opere, funzionali a “trasformare” l’organismo o rinnovare l’intero tessuto urbano, di entità e consistenza tali da essere qualificate in termini di interventi edilizi “pesanti”, quali sono gli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.
Per questo motivo, l’Agenzia non riconosce come agevolabili in termini di aliquota IVA gli interventi di riqualificazione energetica che erano descritti nell’istanza di interpello e nella relativa documentazione allegata.
Viene poi esaminato il trattamento degli interventi consistenti realizzazione di nuovi punti luce in situazioni di assenza di impianto di pubblica illuminazione.
Lo specifico intervento eseguito si caratterizza come un completamento di un’opera di urbanizzazione primaria preesistente.
In precedenti documenti di prassi, è stata riconosciuta l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata anche ai lavori di ampiamento e potenziamento di un’opera di urbanizzazione primaria (R.M. n. 430523/1991). È stata esclusa, invece, per gli interventi di mera sistemazione, miglioria o modifica delle opere medesime. Inoltre, in precedenza, l’aliquota IVA del 10% è stata ritenuta applicabile a un intervento di “completa sostituzione dell’intera rete idrica”, che non si era sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete idrica (R.M. n. 364749/1987).
Per le motivazioni suesposte, con la risposta a interpello di ieri, l’Agenzia delle Entrate conclude per la possibilità di applicare l’aliquota del 10% anche a un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché, come detto, il predetto intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa.
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