Deroghe COVID-19 anche per i rinnovi dei contratti di somministrazione a termine
Con l’interpello n. 2/2021, pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la proroga o il rinnovo di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del DL 104/2020 (DL “Agosto”), concesso in deroga alle disposizioni ex art. 21 del DLgs. 81/2015 (che richiedono la sussistenza di specifiche causali), trova applicazione anche con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro.
Intervenendo in seguito ad apposita istanza di interpello presentata dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Ministero ricorda che la disposizione derogatoria prevista dal DL “Agosto” – di modifica dell’art. 93 del DL 34/2020 e la cui validità è stata prorogata sino al prossimo 31 marzo dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 279 della L. 178/2020) – stabilisce che la proroga o il rinnovo in questione possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.
Dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo, i tecnici ministeriali precisano che la deroga introdotta dal DL 104/2020 riguarda il comma 01 dell’art. 21 del DLgs. 81/2015, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali previste dall’art. 19 comma 1 del medesimo DLgs. 81/2015, riferite all’utilizzatore.
Pertanto, il Ministero ritiene che l’art. 8 comma 1 del DL 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
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