Regole sul sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi in vigore dal 22 marzo
Dal prossimo 22 marzo entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021 con le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (c.d. “BORIS”) di cui alla direttiva (Ue) 2015/849. L’adozione di tale sistema nasce dalla necessità per gli Stati membri di interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei titolari effettivi attraverso la piattaforma centrale europea (istituita dall’art. 22 della direttiva (Ue) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio), conformemente alle specifiche tecniche e alle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’art. 24 di tale direttiva.
Nel Regolamento viene evidenziato come le informazioni nel sistema siano accessibili ai seguenti soggetti (denominati “utenti qualificati”):
- le autorità competenti e le financial intelligence unit (FIU), senza alcuna restrizione;
- i soggetti obbligati, nel quadro dell’ adeguata verifica della clientela.
Gli utenti del BORIS potranno cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d’iscrizione nazionale.
L’insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine di istituto giuridico viene definito “record sulla titolarità effettiva” e include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato nonché sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.
Con riferimento a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati sul profilo includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e sul numero d’iscrizione nazionale. Inoltre, ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive.
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