ACCEDI
Martedì, 16 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Diritto di superficie ceduto con aliquota IVA ordinaria

/ REDAZIONE

Sabato, 6 marzo 2021

x
STAMPA

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 152 pubblicata ieri, ha esaminato il trattamento IVA applicabile alla cessione di un diritto di superficie, relativo ad un’area demaniale, sulla quale insiste un capanno da pesca.

Dall’esame delle pattuizioni contrattuali, l’Amministrazione finanziaria riscontra la titolarità, in capo al soggetto concessionario dell’area demaniale, di un diritto reale. Il predetto diritto può essere assimilato ad un diritto di superficie ai sensi dell’art. 952 c.c., secondo cui “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”.

Più precisamente, nel caso esaminato nel documento di prassi, il provvedimento concessorio in esame attribuisce al concessionario il diritto di superficie sul capanno da pesca insistente sulla superficie demaniale. Tuttavia, il capanno non può considerarsi un bene demaniale, quanto piuttosto un bene realizzato su un’area demaniale. Per questo motivo, al concessionario è attribuito un diritto reale di godimento.

Ai fini IVA, la risposta a interpello identifica una cessione di beni soggetta al tributo a norma dell’art. 2 comma 1 del DPR 633/72, essendo trasferito il diritto della proprietà superficiaria ex art. 952 c.c., con applicazione dell’aliquota ordinaria.

TORNA SU