Necessaria l’assistenza tecnica per il fallimento in estensione
Il ricorso presentato personalmente dal curatore non consente la sanatoria ex post
Il curatore non può proporre personalmente e senza il ministero del difensore, a pena di nullità, l’istanza per il fallimento in estensione di cui all’art. 147 comma 4 del RD 267/42.
Secondo la Cassazione 4 marzo 2021 n. 5985, la nullità dell’istanza proposta personalmente dal curatore travolge, rendendo nulla, anche la sentenza di fallimento.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità sono chiamati a esaminare due questioni: se il curatore che agisce ex art. 147 comma 4 debba avvalersi del ministero di un difensore e, in caso positivo, se (e in quali limiti) l’assenza di tale requisito sia passibile di sanatoria ex art. 182 comma 2 c.p.c.
Sotto il primo aspetto, in assenza di una norma che sancisca la necessità o meno della difesa tecnica, occorre considerare la natura
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