Nel provvedimento di confisca anche la prova che il soggetto ha conseguito il profitto
Ai fini della determinazione del profitto del reato associativo occorre riferirsi al reato nel suo complesso
Il provvedimento che dispone la confisca diretta deve contenere la dimostrazione, non solo che il reato ha generato un profitto, ma anche la prova che il soggetto agente ha conseguito tale profitto o una parte di esso.
Il principio, affermato nella sentenza n. 9817 depositata ieri, ha consentito alla Cassazione una ampia disamina della natura e degli effetti del sequestro ai fini della confisca diretta (art. 240 c.p.), con particolare riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) per cui non è prevista l’ablazione per equivalente.
Il primo punto all’attenzione della Corte ha riguardato la possibilità di ritenere il detto reato associativo atto a generare un “profitto”, inteso come il vantaggio di natura economica, ovvero il beneficio aggiunto di tipo
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