Per cessione e sconto delle detrazioni edilizie non basta sostenere la spesa
L’opzione per le spese sostenute nel 2020 deve riguardare lavori che sono già stati effettuati secondo il SAL
Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo, in luogo della fruizione delle detrazioni “edilizie” a scomputo dell’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, possono avere per oggetto le spese sostenute per gli interventi elencati nel successivo comma 2 che siano state sostenute nel 2020 o nel 2021 (2022 nel caso spetti il superbonus del 110%).
L’individuazione del momento del sostenimento della spesa, si ricorda, segue il criterio di competenza economica quando si tratta di imprese, il criterio di cassa quando si tratta di altri soggetti, quali, in primis, persone fisiche “private” e condomìni.
Quanto precede non fa però venire meno il fatto che, anche per ...
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