Non beneficia della sostitutiva del 7% il titolare di pensione INPS
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 170 di ieri, 10 marzo 2021, sono esclusi dal regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-ter del TUIR i soggetti che percepiscono esclusivamente una pensione erogata dall’INPS.
L’art. 24-ter del TUIR, si ricorda, ha ad oggetto il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in uno dei Comuni colpiti da sisma.
Come già chiarito dall’Agenzia (circ. n. 21/2020, § 1 e risposta ad interpello 29 agosto 2019 n. 353), per accedere al regime è quindi necessario che le persone fisiche interessate siano titolari di redditi di pensione “erogati da soggetti esteri”, essendo invece escluse dal beneficio le persone titolari di trattamenti pensionistici erogati da istituti di previdenza residenti in Italia.
Tale presupposto non viene meno a seguito della modifica apportata all’art. 24-ter del TUIR in sede di conversione del DL 34/2019, la quale, nell’individuare i redditi, di qualunque categoria, da assoggettare ad imposizione sostitutiva, ha soppresso la locuzione “percepiti da fonte estera”, limitando il beneficio ai redditi “prodotti all’estero”.
La modifica, precisa l’Agenzia, è infatti volta ad espungere i redditi percepiti da fonte estera allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione ai redditi prodotti all’estero, individuati mediante lettura “a specchio” dei criteri previsti dall’art. 23 del TUIR per i redditi prodotti in Italia dai non residenti.
Resta ferma la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, con il risultato che, nella specie, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai redditi di fonte italiana, erogati dall’INPS, che quindi concorrono a tassazione in via ordinaria.
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