Configura una mediazione e non un mandato l’incarico finalizzato alla conclusione di un affare
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6581, pubblicata ieri, confermando le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello, ha affermato che il contratto con cui una parte dà un incarico a un commercialista affinché ceda il pacchetto di quote sociali detenuto dai committenti, con la previsione di un compenso legato al buon esito delle trattative, non configura un mandato bensì una mediazione atipica (o unilaterale, in quanto stipulata su incarico di una sola delle parti interessate alla conclusione dell’affare).
Tale conclusione è motivata sulla base del fatto che il contratto presentava caratteristiche tipiche della mediazione, ossia:
- il professionista era stato incaricato per mettere in relazione due parti per concludere un affare;
- sebbene il contratto fosse definito “incarico di consulenza”, l’attività era strettamente finalizzata alla conclusione dell’affare, mentre la consulenza, per essere oggetto del contratto, avrebbe dovuto essere specificata meglio, soprattutto perché retribuita con la somma ingente di circa 250 milioni di lire;
- il compenso era condizionato al conseguimento del risultato, ossia al trasferimento delle quote.
Di conseguenza, al professionista non spetta il compenso per l’attività svolta, non essendo iscritto all’apposito albo professionale.
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