Pignoramento da impugnare nei sessanta giorni
Il contribuente che non ha ricevuto l’atto presupposto (cartella di pagamento) può, per questo solo motivo, impugnare l’atto successivo. Ove, come nella specie, l’atto successivo sia il pignoramento, comunque la giurisdizione rimane quella tributaria.
Si attribuisce rilievo al vizio dedotto e non all’atto formalmente impugnato, ragion per cui non si può sostenere che ci sia la giurisdizione ordinaria (in base all’art. 2 del DLgs. 546/92, la giurisdizione tributaria “si ferma” agli atti esecutivi successivi alla cartella di pagamento e/o all’intimazione ad adempiere).
La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 6630 depositata ieri, sancisce che in questa ipotesi il ricorso rimane sempre soggetto alle regole del DLgs. 546/92, non trattandosi di opposizione all’esecuzione né di opposizione agli atti esecutivi (artt. 615 e ss. c.p.c.).
Pertanto, il pignoramento, a pena di inammissibilità, deve essere impugnato nei sessanta giorni.
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