Riduzione della base imponibile IVA per sconti non sempre possibile
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-802/19, si è pronunciata in merito alle condizioni per la riduzione della base imponibile IVA a seguito della concessione di uno sconto.
I giudici comunitari erano chiamati a fornire la corretta interpretazione dell’art. 90, par. 1 della direttiva 2006/112/Ce, con riferimento a una farmacia stabilita in uno Stato membro la quale aveva ridotto la base imponibile ai fini IVA, in ragione di cessioni intracomunitarie esenti da imposta in detto Stato al fine di fornire prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione contro le malattia stabilita in altro Stato membro, a fronte di uno sconto concesso alle persone coperte dall’assicurazione.
Secondo i giudici comunitari occorre fare rinvio ai chiarimenti contenuti nella sentenza Elida Gibbs del 24 ottobre 1996, causa C-317/94, secondo cui, qualora un produttore non contrattualmente legato al consumatore finale conceda uno sconto a quest’ultimo soggetto, la base imponibile IVA deve essere ridotta del suddetto sconto. La Corte ha precisato che, se fosse diversamente, l’Amministrazione fiscale riceverebbe a titolo dell’IVA un importo superiore a quello effettivamente pagato dal consumatore finale, e ciò a carico del soggetto passivo.
Nel caso di specie, tuttavia, la società cedente non dispone di una base imponibile che potrebbe essere oggetto di rettifica giacché la vendita dei prodotti farmaceutici di cui si tratta si caratterizza per due cessioni, di cui la prima è esente (in quanto cessione intracomunitaria) e la seconda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo.
Ne consegue che le condizioni di applicazione del citato art. 90, par. 1 della direttiva 2006/112/Ce non sono soddisfatte (ed è quindi irrilevante procedere all’esame dell’esistenza di un’eventuale catena di operazioni come nella sentenza Elida Gibbs). La farmacia in esame non ha, pertanto, nel caso di specie, la possibilità di ridurre la propria base imponibile IVA, a fronte delle cessioni intracomunitarie effettuate e alla concessione di uno sconto ad alcuni soggetti consumatori finali.
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