ACCEDI
Mercoledì, 1 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Le violazioni degli obblighi formali non possono limitare la detrazione IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 marzo 2021

x
STAMPA

Una normativa nazionale non può imporre condizioni che non consentano di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a un acquisto intracomunitario nel corso dello stesso periodo in cui deve essere liquidato l’importo dell’IVA corrispondente, senza prevedere che si tenga conto “dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, della buona fede del soggetto passivo”.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con sentenza 18 marzo 2021 relativa alla causa C-895/19, affermando che contrasta con la normativa europea una disposizione, prevista dall’ordinamento polacco, in forza della quale la possibilità di detrarre l’imposta relativa a un acquisto intracomunitario nel corso del medesimo periodo in cui è dovuta l’IVA, è subordinata all’indicazione della stessa in una dichiarazione fiscale da presentare entro il “termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo tributario relativo ai beni acquistati”.

I giudici europei richiamano i principi già espressi nella sentenza 29 aprile 2004 relativa alla causa C-152/02, secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA a monte sorge nel momento in cui “l’imposta detraibile diventa esigibile” (art. 167 della direttiva 2006/112/Ce). Ulteriori requisiti sostanziali, con particolare riferimento agli acquisti intracomunitari (art. 168 par. 1 lett. c) della direttiva 2006/112/Ce), esigono che detti acquisti siano effettuati da soggetti passivi, debitori della relativa IVA e che i beni siano impiegati al fine di “operazioni soggette all’imposta” (causa C-895/19, punto 36).

Occorre, infine, la sussistenza dei requisiti formali di cui all’art. 178 par. 1 lett. c) della direttiva 2006/112/Ce, consistenti nella necessità di riportare nella dichiarazione IVA i dati necessari per la determinazione dell’imposta dovuta in ragione degli acquisti intracomunitari, e di essere in possesso di una regolare fattura.

Sebbene l’art. 273 della direttiva 2006/112/Ce consenta agli Stati membri l’adozione di ulteriori obblighi atti ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta, queste misure non possono “eccedere quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi”.

TORNA SU