Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata più definiti
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri la risoluzione n. 2/DF, con la quale definisce i poteri del funzionario della riscossione.
In particolare il documento di prassi precisa che il funzionario, nel caso in cui operi in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione del divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario.
Ciò avviene proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso.
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