Delibere TARI entro il 30 giugno
Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 53 comma 16 della L. 388/2000, l’art. 30 comma 5 del DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”) proroga al 30 giugno 2021 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. La proroga al 30 giugno si applica anche nel caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
Per l’esercizio 2021, quindi, le delibere TARI potranno essere approvate dopo l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 comma 1 del DLgs. 267/2000, la cui scadenza è differita al 30 aprile 2021 dall’art. 30 comma 4 del DL 41/2021.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DL 41/2021, inoltre, “La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”.
Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 3 comma 12 del DLgs. 116/2020 (che a sua volta modifica l’art. 238 comma 10 del DLgs. 152/2006), quindi, le imprese che vorranno comunicare al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, l’uscita dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti lo potranno fare entro il 31 maggio di ciascun anno.
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