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Registro non dovuto per il provvedimento di rigetto per ragioni di rito

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 marzo 2021

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Con la risposta interpello n. 211 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il regime di tassazione delle sentenze di rigetto, precisando che, quando configurano una pronuncia di merito, sono da assoggettare a imposta di registro in base all’art. 37 del DPR 131/86, a mente del quale sono soggetti all’imposta “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

La misura dell’imposta è determinata dall’art. 8 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86.
I provvedimenti di rigetto, in particolare, configurano pronunce di merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale.

Con specifico riferimento al provvedimento di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’Agenzia osserva che questo può seguire a fatti di merito o processuali:
- nel primo caso, il provvedimento dovrà essere registrato in temine fisso per il combinato disposto dell’art. 37 del DPR 131/86 e dell’art. 8 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86.
- nel secondo caso (rigetto per ragioni di rito) l’atto, al pari dei provvedimenti di estinzione e incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.

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