Non obbligatoria la compilazione delle caselle 478, 479 e 480 della Certificazione Unica 2021
La compilazione delle caselle 478, 479 e 480 della Certificazione Unica 2021 non è obbligatoria in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali COVID-19 e di mancata attivazione della c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 128 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”). La compilazione rimane, in questo caso, facoltativa.
Lo ha reso noto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro nella giornata di ieri, 25 marzo 2021, attraverso un comunicato stampa con il quale informa dell’accoglimento della richiesta avanzata all’Agenzia delle Entrate di non modificare la compilazione della Certificazione Unica 2021 in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.
La richiesta di modificare l’interpretazione fornita dall’Agenzia con le FAQ, pubblicate sul proprio sito istituzionale, muove sulla difformità determinatasi rispetto alle istruzioni ministeriali per la compilazione della CU 2021.
Di conseguenza, in presenza di ammortizzatori sociali COVID-19, se non è stata attivata la c.d. “clausola di salvaguardia”, ovvero qualora il reddito erogato sia superiore ai limiti di reddito previsti per il riconoscimento del bonus Renzi e del trattamento integrativo della retribuzione, la compilazione della casella 478 non è più obbligatoria, ma preferibile.
La compilazione consente infatti in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, ecc.., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto.
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