Invariate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini
Con il DM 10 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, conferma anche per l’anno 2021 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
Tali percentuali, quindi, restano applicabili, rispettivamente, nella misura del 7,65% e del 7,95%.
Si rammenta che l’art. 1 comma 39 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha prorogato la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina anche per l’annualità 2021 (a tal fine è stato modificato l’art. 1 comma 506 della L. 205/2017).
La misura è volta ad agevolare i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, i quali determinano l’ammontare forfetario dell’imposta detraibile sulla base di tali percentuali di compensazione. Infatti, maggiore è l’aliquota compensativa stabilita, maggiore è l’entità della detrazione IVA ammessa per le cessioni in parola.
Le nuove disposizioni, che modificano il DM 26 gennaio 2016, hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
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