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IMPRESA

Responsabilità 231 per la società «disattenta» alla sicurezza sul lavoro

Il criterio del vantaggio è il più idoneo a fungere da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dal suo organo apicale

/ Maria Francesca ARTUSI

Venerdì, 26 marzo 2021

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Il reato di lesioni colpose gravi derivante dalla violazione dei presidi di salute e sicurezza sul lavoro può rilevare anche nei confronti di una persona giuridica ai sensi del DLgs. 231/2001.
Tale decreto ha introdotto una nuova forma di responsabilità (definita espressamente “amministrativa da reato”), rappresentata da una fattispecie complessa in virtù della quale per configurare la responsabilità dell’ente è necessario non solo il compimento di un fatto-reato (tra quelli previsti ed elencati nel decreto medesimo), commesso da coloro che rivestono (in fatto o di diritto) una posizione apicale o persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi della società, ma anche che tale condotta sia espressione della politica aziendale della società o quanto meno derivante

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