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NOTIZIE IN BREVE

Da applicare la ritenuta IRPEF sulle somme liquidate in seguito alla sentenza

/ REDAZIONE

Martedì, 30 marzo 2021

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Con la risposta a interpello n. 222, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme che l’istante dovrà corrispondere al lavoratore – medico specialista ambulatoriale – per i danni subìti a seguito della revoca dell’incarico.

Dopo essersi soffermata sul reddito prodotto dal lavoratore in questione, ovverosia reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, l’Agenzia precisa subito che alla somma indicata, pari a 50.000 euro, l’istante è tenuto a effettuare le ritenute IRPEF ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR 600/73.

Nella seconda parte della risposta viene affrontata la questione della modalità e della misura della tassazione delle somme in argomento che, determinate secondo la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in base al trattamento economico previsto dall’accordo collettivo nazionale, sono da considerarsi come arretrato di reddito di lavoro dipendente, seppur stimate in via equitativa.

Sugli emolumenti arretrati riguardanti prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità di cui all’art. 50 comma 1 del TUIR, percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni precedenti, l’imposta si applica separatamente (art. 17 del TUIR).
In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 23, comma 2, lett. c), del DPR 600/73, l’istante, all’atto di erogazione, deve operare la ritenuta a titolo d’acconto IRPEF con l’aliquota determinata in base a quanto previsto dall’art. 21 del TUIR.

Infine, continua l’Agenzia, la natura risarcitoria della somma liquidata in favore del lavoratore non osta all’applicazione delle ritenute IRPEF. Tali somme, calcolate in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dall’accordo collettivo nazionale, hanno lo scopo di rifondere alla parte ricorrente i danni subìti e pertanto, non essendo volte a risarcire un danno emergente, sono assoggettate a tassazione.

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