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Le start up innovative non possono nascere senza controlli

/ REDAZIONE

Martedì, 30 marzo 2021

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La totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, si pone in contrasto con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea. Secondo le direttive 101/2009 e 1132/2017, infatti, “in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” e, in base al DPR 581/1995, al Conservatore del Registro delle imprese è consentito unicamente un controllo meramente formale. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza del 4 marzo 2021, pubblicata ieri.

Ne consegue – nell’ambito della procedura di costituzione e iscrizione delle start up innovative senza il controllo del notaio – l’illegittimità del DM 17 febbraio 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”, sia nella parte in cui stabilisce, all’art. 1 comma 2, che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”, sia nella parte in cui amplia i poteri di controllo del Registro delle imprese, prevedendo che quest’ultimo verifichi “la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 3 del 2015” e “la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale”.

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