Inefficacia delle ipoteche condizionata dalla rinuncia alla domanda di concordato
Se la procedura minore si arresta senza esito cessano anche gli effetti protettivi
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8996 depositata ieri, ha stabilito che l’art. 168 comma 3 del RD 267/42, che sanziona con l’inefficacia le ipoteche iscritte nei 90 precedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel Registro delle imprese, rispetto ai creditori anteriori al concordato, non trova applicazione quando, rinunciata la domanda prima dell’ammissione alla procedura, sia dichiarato successivamente il fallimento. In tale ipotesi, trova applicazione la disciplina dell’inefficacia degli atti di cui all’art. 69-bis del RD 267/42.
Nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità sono chiamati a stabilire se l’art. 168 comma 3 sia applicabile al caso in cui, rinunciata la domanda di concordato prima della sua ammissione, venga ...
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