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Totalizzabili i periodi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo il 31 dicembre 2020 per le pensioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 aprile 2021

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L’INPS, a seguito della Brexit e in applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), valido in via provvisoria fino a fine aprile 2021, e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), con la circolare n. 53 pubblicata ieri, 6 aprile 2021, fornisce le istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali.
Quanto a quest’ultimo aspetto si precisa che per lo scambio di informazioni con il Regno Unito le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative in conformità a quanto stabilito dal messaggio INPS n. 4565/2020.

Dopo aver chiarito l’ambito di applicazione soggettivo del TCA e del PSSC, in merito invece alle prestazioni pensionistiche la circolare affronta la questione della totalizzazione internazionale, chiarendo che ai sensi dell’art. SSC.7 del PSSC continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo tale data.

Quanto alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, si evidenzia che ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare l’art. 70 del Regolamento n. 883/2004/Ce, mentre ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica il Protocollo nella sua versione vigente, che non ricomprende le prestazioni speciali di carattere non contributivo. Di conseguenza, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti possono beneficiare sia dell’integrazione al trattamento minimo sia della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, non essendo vincolate alla residenza in Italia del titolare.

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