Determinazione degli oneri da riscatto in caso di ricorso al sistema contributivo in chiaro
Con la circolare n. 54, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio della riserva matematica ex art. 2 comma 4 del DLgs. 184/97, sono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 comma 23 della L. 335/95 (ad esempio, opzione al sistema contributivo, totalizzazione e opzione donna).
Per quanto concerne l’opzione al sistema contributivo, l’Istituto ricorda che può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi: meno di 936 settimane al 31 dicembre 1995; almeno 780 settimane di cui almeno 260 settimane dal 1° gennaio 1996; almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
Invece, nei casi di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione di cui al DLgs. 42/2006, i periodi da riscattare rilevano ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione, della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto, nonché della determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.
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