Preliminare con firma elettronica avanzata nullo ma da registrare
L’atto informatico che trasferisce la proprietà immobiliare, e quindi anche il preliminare, va sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale
I contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale ex art. 21 comma 2-bis del DLgs. 82/2005; l’assenza di una delle due tipologie di firma comporta la nullità del contratto, che tuttavia non dispensa dall’obbligo di registrazione e di pagamento della relativa imposta, ai sensi dell’art. 38 del DPR 131/86.
Questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 23, pubblicata ieri.
Il quesito era sottoposto da un’agenzia immobiliare operante esclusivamente on line, la quale stipulava contratti preliminari di compravendita in forma di scrittura privata con firma elettronica avanzata (FEA) e che, al momento della registrazione, vedeva
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