Detrazioni «edilizie» cumulabili con erogazioni pubbliche per eventi sismici
I contribuenti possono accedere al sismabonus (art. 16 del DL n. 63/2013) o al superbonus del 110% (art. 119 del DL 34/2020) anche nel caso in cui gli interventi riguardino immobili oggetto di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici.
È questo il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/2021.
In applicazione di tale principio, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nei rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, queste ultime potranno, pertanto, trovare applicazione:
- a fronte dello stesso intervento, con esclusivo riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso (cfr. circ. nn. 19/2020 e n. 24/2020);
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già in passato effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici.
Nel citato documento di prassi, l’Agenzia ha, inoltre, avuto modo di specificare – nei casi in cui il contributo “copra” il solo intervento principale – le spese rimaste a carico del contribuente per le opere di “completamento” dell’intervento complessivamente considerato potranno beneficiare delle detrazioni “edilizie” (in assenza della predetta correlazione non sarebbero, invece, agevolabili).
Infine, è stato precisato come – ai fini del superbonus del 110% – l’impostazione delineata risulti valida anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 119 del DL n. 34/2020 ad opera della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
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