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Non è sostituto d’imposta l’ufficio di rappresentanza della società estera

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 aprile 2021

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La risposta a interpello n. 297 di ieri, 27 aprile 2021, ha evidenziato che l’ufficio di rappresentanza italiano di una società non residente, non costituendo stabile organizzazione in Italia della società stessa ai sensi dell’art. 162 del TUIR e della Convenzione che lega l’Italia all’altro Stato (la Francia), non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e, conseguentemente, non è tenuto ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai propri lavoratori subordinati.

Viene così confermata la linea interpretativa secondo cui le società ed enti non residenti assumono la qualifica di sostituti d’imposta solo nel momento in cui essi abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La risposta n. 297/2021 lascerebbe, però, la facoltà all’ufficio di rappresentanza di operare le ritenute su base volontaria, ove ciò possa rispondere ad una linea di maggiore prudenza: in questo caso, si dovrebbero osservare tutti gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio della Certificazione Unica al dipendente, la presentazione del modello 770, ecc.

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