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Lavoro prestato dal domicilio estero del non residente non tassato in Italia

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 aprile 2021

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La risposta a interpello n. 296 di ieri, 27 aprile 2021, ha chiarito che, ai fini della valutazione della territorialità delle prestazioni di telelavoro, occorre fare riferimento al luogo dove esse sono materialmente svolte, indipendentemente dalla circostanza per cui esse sono utilizzate da un’impresa con sede in un altro Stato.

Nel caso specifico, in cui un’impresa con sede in Italia ha concesso la possibilità a un proprio dipendente, residente nel Regno Unito, di lavorare dalla propria abitazione oltremanica, il reddito di lavoro dipendente è stato ritenuto non imponibile in Italia ai sensi della Convenzione tra Italia e Regno Unito (trattandosi di prestazione resa da un non residente nel proprio Stato di residenza, pur se il datore di lavoro è italiano): è, infatti, nel Regno Unito che la persona è fisicamente presente e materialmente presta la propria attività lavorativa.

Pur se la risposta non lo evidenzia in modo espresso, il principio potrebbe essere reso a livello di mera normativa interna, ammettendo che non si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del TUIR il reddito derivante dal lavoro prestato dal domicilio estero del lavoratore: in tal caso, l’irrilevanza fiscale degli emolumenti dovrebbe essere salva proprio in base alla mera normativa interna, senza che debba a tal fine essere attivata la Convenzione che lega l’Italia all’altro Stato.

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