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Cassa integrazione incompatibile con un nuovo rapporto full time a tempo indeterminato

/ REDAZIONE

Martedì, 27 aprile 2021

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Con l’approfondimento pubblicato nella giornata di ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato il tema dello svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte del lavoratore che fruisce del trattamento di cassa integrazione salariale, sia sotto il profilo della possibile cumulabilità o incompatibilità dei redditi prodotti, sia sotto il profilo degli adempimenti per lo stesso lavoratore interessato.

Sul punto l’art. 8 comma 2 del DLgs. 148/2015 prevede che il lavoratore, che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Dalla norma si ricava il principio secondo cui non vi è un divieto, per il lavoratore, di effettuare un’altra prestazione lavorativa durante la fruizione dell’integrazione salariale, ma la riduzione dell’importo spettante in considerazione delle giornate lavorative prestate.

In ogni caso, se il reddito derivante dall’ulteriore attività risulta essere più basso rispetto l’integrazione salariale, il lavoratore può ricevere la differenza.
Tuttavia, come evidenziato dalla stessa Fondazione, l’integrazione salariale è compatibile con il reddito prodotto dal lavoratore con l’ulteriore attività, se quest’ultima viene svolta in un orario o periodo differente rispetto all’attività lavorativa sospesa che da diritto al trattamento di cassa integrazione.

Invece, non c’è compatibilità se il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Riguardo agli adempimenti, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare preventivamente lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa all’INPS, pena la decadenza dal trattamento di cassa integrazione (art. 8 comma 3 del DLgs. 148/2015).

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