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La garanzia prestata dalla società in favore dell’amministratore è compenso in natura

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 aprile 2021

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Con la risposta interpello n. 294, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale applicabile alla garanzia prestata da una società nell’interesse di un suo amministratore per un finanziamento richiesto da quest’ultimo a una banca per motivi personali.

In particolare, la fideiussione prestata dalla società nell’interesse del suo amministratore (nello specifico, vice presidente del consiglio di amministrazione) costituisce un benefit in natura fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.
Ai fini della determinazione della base imponibile, l’art. 51, comma 3 del TUIR prevede che il benefit in natura si determini in base al valore normale, come declinato nell’art. 9 del medesimo TUIR.

Secondo l’Agenzia delle Entrate non è applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR, posto che la stessa riguarda la concessione di prestiti agevolati da parte del datore di lavoro o di terzi con cui il primo abbia stipulato accordi o convenzioni, e non già la prestazione di una garanzia da parte del datore di lavoro nell’interesse del dipendente o collaboratore in relazione a finanziamenti erogati da terzi.

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