Le indennità di maternità e malattia non sono soggette a diffida accertativa
L’INL fornisce ulteriori chiarimenti permettendo l’adozione del provvedimento anche in caso di fallimento di uno dei soggetti obbligati
Le indennità previste in caso di assenza per maternità e malattia non rientrano tra i crediti del lavoratore oggetto di diffida accertativa ma, ove non pagate dal datore di lavoro, devono seguire la procedura di pagamento diretto da parte dell’INPS. Questo uno dei più rilevanti chiarimenti che l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito attraverso quattro nuove FAQ, pubblicate ieri con la nota n. 685.
L’ispettorato spiega, infatti, che, in ragione di quanto previsto dall’art. 1 del DL 663/79, l’effettivo debitore delle citate indennità è direttamente l’INPS, mentre il datore di lavoro si limita semplicemente ad anticiparle ai propri dipendenti, operando successivamente il relativo conguaglio, attraverso la contribuzione dovuta.
Oltre a tale aspetto
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41