Rinotifica della cartella di pagamento con annullamento della prima
L’autotutela sostitutiva vale anche per ruolo e cartella
L’ente impositore, nonché il soggetto deputato alla riscossione, mediante la c.d. autotutela sostitutiva può ritirare l’atto con il fine di emendarlo di un errore che ne potrebbe causare l’annullamento giudiziale, anche se fosse già stato presentato il ricorso del contribuente con cui è stato sollevato il vizio.
Sul tema esiste cospicua giurisprudenza in merito agli avvisi di accertamento, secondo la quale tale prassi è accettata nella misura in cui:
- siano ancora pendenti i termini decadenziali per l’emanazione dell’atto;
- il vizio che ha causato la declaratoria di nullità sia di natura formale, come il difetto di sottoscrizione o il difetto di notifica.
In merito alla cartella di pagamento, si segnalano le pronunce della Cassazione del 20 marzo 2019 n. 7751 e
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