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Il liquidatore che non accetta la riduzione dei compensi conserva quelli precedenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 12 maggio 2021

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Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 6523/2021, ha stabilito che, ove in favore del liquidatore sia fissato un compenso annuale (nella specie, pari a 120.000 euro) e tale determinazione sia applicata anche per l’anno successivo, se nel corso dell’anno ancora ulteriore se ne dovesse deliberare una riduzione, non accettata dal liquidatore, per questo dimessosi, lo stesso avrà diritto a compensi parametrati all’importo precedentemente riconosciutogli fino alla data di accettazione da parte del nuovo liquidatore.

Pendente lo stato di liquidazione, infatti, l’efficacia della sostituzione dei liquidatori si ha dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi liquidatori nominati. Dunque, a differenza della nomina dei primi liquidatori (nominati in sostituzione degli amministratori) – che assumono la carica dalla data di iscrizione della loro nomina nel Registro delle imprese (art. 2487-bis comma 3 c.c.) – la sostituzione del liquidatore è efficace prima, o anche in assenza, dell’iscrizione di tale evento nel Registro delle imprese (cfr. Trib. Roma 13 marzo 2018).

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