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La società di persone attribuisce la quota di ritenute alla società di persone socia

/ REDAZIONE

Martedì, 11 maggio 2021

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Con la risposta a interpello n. 317 pubblicata ieri, 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società di persone può attribuire la quota parte delle ritenute subite nel periodo d’imposta alla società di persone socia, la quale le attribuirà a sua volta ai propri soci persone fisiche. Dopo lo scomputo dall’IRPEF di questi ultimi, l’eventuale residuo potrà essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 56 del 23 dicembre 2009.

Nel caso di specie, una sas opera nel campo della produzione e posa in opera di serramenti, svolgendo tale attività prevalentemente nel campo dell’edilizia civile ed è quindi soggetta alla ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni IRPEF a fronte di spese sostenute per interventi edilizi o di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 25 del DL 78/2010.
Tra i soci di tale sas vi è anche una snc.

L’Agenzia chiarisce che anche nei confronti della snc socia è comunque applicabile l’art. 22, primo comma, ultimo periodo del TUIR, in base al quale “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”, anche se la snc non è un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e quindi non ha una “imposta dovuta” da cui scomputare le ritenute medesime.

La sas attribuisce quindi alla snc socia la quota di ritenute spettante in base alla sua quota di partecipazione agli utili, la quale le riattribuirà pro quota ai propri soci persone fisiche.
Questi ultimi, dopo aver utilizzato la quota di ritenute ricevute a scomputo dalla propria IRPEF, possono riattribuire l’eventuale residuo di ritenute alla snc di cui fanno parte, affinché possa utilizzarle in compensazione nel modello F24 con i propri debiti fiscali e contributivi (es. IVA, IRAP, contributi INPS), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 56/2009.

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