Dall’INPS istruzioni per l’indennità riconosciuta ai lavoratori della Campania
L’art. 1-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”), in ultimo modificato dall’art. 1 comma 291 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), riconosce ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, a decorrere dal 14 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
In merito a tale misura è intervenuto l’INPS con la circ. n. 76, pubblicata ieri, fornendo alcune indicazioni di carattere operativo, soprattutto per quanto concerne gli adempimenti a carico della Regione Campania, connessi ai flussi di gestione per la verifica della disponibilità finanziaria, nonché per i decreti di concessione dell’indennità in esame. Si ricorda, infatti, che la Regione Campania concede l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
L’Istituto precisa che gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati nella circ. INPS n. 48 del 14 marzo 2016.
Con l’occasione, si evidenzia che in base all’art. 1-ter comma 3-bis del DL 104/2020, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2021, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’ANPAL.
Giova ricordare, infine, che l’indennità in parola è incompatibile con il reddito di emergenza e non è altresì compatibile, alla data di presentazione dell’istanza, con la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente o di una pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), nonché con la fruizione della DIS-COLL, del reddito di cittadinanza o della NASpI.
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