La dichiarazione sostitutiva non fornisce la prova per la deducibilità dei costi
La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 12487, depositata ieri, 12 maggio 2021, che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da un terzo al fine di sopperire alla carenza delle fatture nell’indicazione degli elementi necessari per individuare con certezza le operazioni (quali l’entità e la natura delle prestazioni) che sono state realizzate in favore della contribuente, non è idonea a fornire la prova dell’effettività delle prestazioni ai fini della deducibilità dei costi.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha unicamente valore di prova presuntiva. Nel caso di specie, nelle fatture non erano stati descritti i lavori ricevuti e identificati i cantieri in cui gli stessi erano stati eseguiti e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà era stata resa dal titolare dell’impresa che aveva emesso le fatture.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941