Credito IRES 2019 compensabile fino alla presentazione di REDDITI 2021
Con la risposta a interpello n. 336 pubblicata ieri, 12 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito IRES maturato nel periodo d’imposta 2019 ed emergente dalla dichiarazione REDDITI SC 2020, per la parte che non è stato possibile compensare nel 2020 per il raggiungimento del limite annuo di crediti compensati, può essere compensato nel 2021, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 (REDDITI SC 2021), dove l’eventuale credito residuo dovrà essere “rigenerato”.
Una società di capitali nell’anno solare 2020 ha compensato nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, crediti IRES e IRAP maturati nel periodo d’imposta 2019 fino all’importo massimo consentito di un milione di euro di cui all’art. 34 della L. 388/2000, limite così incrementato dall’art. 147 del DL 34/2020 rispetto al precedente plafond di 700.000 euro.
L’eccedenza di credito IRES che non è stato possibile utilizzare nel 2020 può quindi essere compensata nel 2021, indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019, fino alla data di presentazione del modello REDDITI SC 2021 relativo al periodo d’imposta 2020 (il cui termine di presentazione scade il 30 novembre 2021).
Qualora alla data di presentazione del modello REDDITI SC 2021 vi sia ancora una quota di credito IRES 2019 da compensare, tale credito deve essere inserito nella dichiarazione per essere “rigenerato” come credito maturato nel 2020.
Gli importi del credito IRES 2019 utilizzati in compensazione nel modello F24 nell’anno solare 2021 concorrono alla formazione del limite applicabile in tale anno (attualmente pari a 700.000 euro, ma che dovrebbe essere innalzato dal DL “Sostegni-bis” di prossima emanazione).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941